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Il piroscafo Ravenna
La legge sull'emigrazione argentina non consentiva l'ingresso nel paese a immigrati con più di sessanta anni di età. L'unica eccezione era data dal caso in cui un parente (figlio, fratello, ecc.) ne facesse esplicita richiesta alle autorità dell'emigrazione con l'impegno di assicurarne il suo eventuale sostentamento.

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Permesso di sbarco per un passeggero del piroscafo "Ravenna"

Permesso di sbarco

La legge argentina sull'emigrazione (legge n. 817, promulgata il 19 ottobre del 1876) non consentiva lo sbarco nei porti dello stato sudamericano ai passeggeri che avessero superato i sassanta anni di età. Per ovviare a questo divieto un familiare del passeggero, già residente in Argentina, poteva fare richiesta scritta, alla "Direcciòn General de Inmigraciòn" per ottenere il permesso soggiorno per il congiunto. Nella domanda il richiedente doveva assicurare alle autorità argentine che si sarebbe preso carico del sostentamento del passeggero a cui avrebbe provveduto con fondi personali.
I documenti proposti riguardano la domanda di sbarco redatta da Giuseppe S. a favore di suo padre Raffaele di settanta anni, giunto da Napoli in Argentina nel 1914 a bordo del piroscafo Ravenna e il conseguente permesso accordato dalla "Direcciòn General de Inmigraciòn".

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