Legge n. 1409 del 15 agosto 1863 contro il brigantaggio (legge "Pica")
Legge N. 1409.
Legge colla quale sono date disposizioni dirette alla repressione del brigantaggio.
-----------
VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Fino al 31 dicembre corrente anno, nelle Provincie infestate dal brigantaggio, e che tali saranno dichiarate con Decreto Reale,
i componenti comitiva, o banda armata, composta di almeno tre persone, la quale vada scorrendo le vie pubbliche o le campagne
per commettere crimini o delitti, ed i loro complici, saranno giudicati dai Tribunali militari, di cui nel libro II, parte II
del Codice penale militare, e con la procedura determinata dal capo III del detto libro.
Art. 2.
I colpevoli del reato di brigantaggio, i quali armata mano oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti colla
fucilazione, o coi lavori forzati a vita, concorrendovi circostanze attenuanti.
A coloro che non oppongono resistenza, non che ai ricettatori e somministratori di viveri, notizie ed aiuti d’ogni maniera,
sarà applicata la pena dei lavori forzati a vita, e concorrendovi circostanze attenuanti, il maximum dei lavori forzati a
tempo.
Art. 3.
Sarà accordata a coloro, che si sono già costituiti o si costituiranno volontariamente nel termine di un mese dalla pubblicazione
della presente legge, la diminuizione da uno a tre gradi di pena.
Tale publicazione dovrà essere fatta per bando in ogni Comune.
Art. 4.
Il Governo avrà pure facoltà, dopo il termine stabilito nell’articolo precedente, di abilitare alla volontaria presentazione col
beneficio della diminuzione di un grado della pena.
Art. 5.
Il Governo avrà inoltre facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno un domicilio coatto agli oziosi,ai vagabondi,
alle persone sospette, secondo la designazione del Codice penale, non che ai camorristi e sospetti manutengoli, dietro parere di
Giunta composta del Prefetto, del Presidente del Tribunale, del Procuratore del Re e di due Consiglieri provinciali.
Art. 6.
Gl’individui, di cui nel precedente articolo, trovandosi fuori del domicilio loro assegnato, andranno soggetti alla pena
stabilita dall’alinea 2 dell’art. 29 del Codice penale, che sarà applicata dal competente Tribunale circondariale.
Art. 7.
Il Governo del Re avrà facoltà d’istituirecompagnie o frazioni di compagnie di volontari a piedi od a cavallo, decretarne i
regolamenti, l’uniforme e l’armamento, nominarne gli ufficiali e bass-ufficiali ed ordinarne lo scioglimento.
I volontari avranno dallo Stato la diaria stabilita per i militi mobilizzati; il Governo però potrà accordare un soprassoldo,
il quae sarà a carico dello Stato.
Art. 8.
Quanto alle pensioni per cagione di ferite o mutilazioni ricevute in servizio per la repressione del brigantaggio, ai volontari
e alle guardie nazionali saranno applicate le disposizioni degli articoli 3, 22, 28, 29, 30 e 32 della legge sulle pensioni
militari del 27 giugno1850. – Il Ministero della guerra con apposito regolamento stabilirà le norme per accertare i fatti che
danno luogo alle pensioni.
Art. 9.
In aumento del capitolo 95 del bilancio approvato pel 1863, è aperto al Ministero dell’Interno il credito di un milione di lire
per sopperire alle spese di repressione del brigantaggio.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Torino addì 15 agosto 1863.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.
U. Peruzzi.
-----------
VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA
Vista la Legge in data del 15 corrente mese, n. 1409;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’interno.
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
La dichiarazione di che all’art. 1 della legge suddetta è fatta per le Provincie di Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore II,
Basilicata, Benevento, Calabria Citeriore, Calabria Ulteriore II, Capitanata, Molise, Principato Citeriore, Principato Ulteriore
e Terra di Lavoro.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino addì 20 agosto 1863.
U. Peruzzi.
Riferimenti: Pubblicata sulla G.U. del Regno d’Italia il 21 agosto 1863
Copyright: Terzaclasse.it 2013