Legge delle "Guarentigie"
Legge N. 214.
Legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede,
e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa.
-----------
VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
TITOLO I.
PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE.
Art. 1.
La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.
Art. 2.
L’attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a cometterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per
l’attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.
Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi
indicati nell’articolo 1 della Legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite all’articolo 19 della legge stessa.
I detti reati sono d’azione pubblica e di competenza della Corte d’Assisie.
La discussione sulle materie religiose è pienamente libera.
Art. 3.
Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice, nel territorio del Regno, gli onori Sovrani, e gli mantiene le preminenze d’onore
riconosciutegli dai Sovrani cattolici.
Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di Guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi,
senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali Guardie dalle Leggi vigenti del Regno.
Art. 4.
E’ conservata a favore della Santa Sede la dotazione dell’annua rendita di lire 3,225,000.
Con questa somma, pari a quella inscitta nel bilancio romano sotto il titolo: Sacri palazzi apostolici, Sacro Collegio,
Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed Ordine diplomatico all’estero, s’intenderà provveduto al trattamento
del Sommo Pontefice e ai vari bisogni ecclesiastici della Santa Sede, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla
custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle Guardie, di cui
nell’articolo precedente, e degli addetti alla Corte Pontificia, ed alle spese eventuali; non che alla manutenzione
ordinaria e alla custodia degli annessi Musei e Biblioteca, e agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a
ciò impiegati.
La dotazione, di cui sopra, sarà inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile
nel nome della Santa Sede; e durante la vacanza della Sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie
della Chiesa romana in questo intervallo.
Essa resterà esente da ogni specie di tassa od onere governativo, comunale o provinciale; e non potrà essere diminuita neanche
nel caso che il Governo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i Musei e la Biblioteca.
Art. 5.
Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell’articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e
Lateranense, con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con tutte
le sue attinenze e dipendenze.
I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i Musei, la Biblioteca e le collezioni d’arte e d’archeologia ivi esistenti, sono
inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da espropiazione per causa di utilità pubblica.
Art. 6.
Durante la vacanza della Sede Pontificia, nessuna Autorità giudiziaria o politica potrà, per qualsiasi causa, porre impedimento
o limitazione alla libertà personale dei Cardinali.
Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e dei Concili ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza.
Art. 7.
Nessun Ufficiale della pubblica Autorità od Agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi
nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporanea dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o
un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.
Art. 8.
E’ vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli Uffizi e Congregazioni
pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spirituali.
Art. 9.
Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle
porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.
Art. 10.
Gli ecclesiastici che per ragione d’ufficio partecipano in Roma all’emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa
Sede, non sono soggetti, per cagione di essi, a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell’Autorità pubblica.
Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini
italiani in virtù delle Leggi del Regno.
Art. 11.
Gli inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti
diplomatici secondo il diritto internazionale.
Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli Inviati delle Potenze estere presso il Governo
italiano.
Agli Inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate, nel territorio del Regno, le prerogative ed immunità
d’uso, secondo lo stesso diritto, nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.
Art. 12.
Il Sommo Pontefice corisponde liberamente coll’Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo
italiano.
A tale fine gli è stata data la facoltà di stabilire nel Vaticano o in altra sua residenza Uffizi di Posta ee di Telegrafo
serviti da impiegati di sua scelta.
L’Uffizio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli Uffizi postali di cambio delle estere
Amministrazioni, o rimettere le proprie corrispondenze agli Uffizi italiani. In ambo i casi, il trasportodei dispacci o delle
corrispondenze munite del bollo dell’Uffizio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano.
I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel Regno ai corrieri di Gabinetto dei Governi esteri.
L’Ufizio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del Regno a spese dello Stato.
I telegrammi trasmessi dal detto Uffizio con la qualifica autenticata di pontifici, saranno ricevuti e spediti con le prerogative
stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione da ogni tassa nel Regno.
Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o firmati d’ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede,
verranno presentati a qualsiasi Uffizio telegrafico del Regno.
I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti da tasse messe a carico dei destinatari.
Art. 13.
Nalla città di Roma e nelle sei sedi suburbicarie i Semnari, le Accademie, i Colegi e gli altri Istituti cattolici, fondati per
l’educazione e coltura degli Ecclesiastici, continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle
Autorità scolastiche del Regno.
TITOLO II.
RELAZIONI DELLO STATO COLLA CHIESA.
Art. 14.
E’ abolita ogni restrizione speciale all’esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico.
Art. 15.
E’ fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta
nella collazione dei benefizi maggiori.
I Vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.
I benefizi maggiori e minori non possono essere conferiti se non ai cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle
sedi suburbicarie.
Nella collazione dei benefizi di patronato regio nulla e innovato.
Art. 16.
Sono aboliti l’exequatur e placet regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed
esecuzione degli atti delle Autorità ecclesiastiche.
Però, fino a quando non sia altrimenti provveduto nella Legge speciale di cui all’articolo 18, rimangono soggetti
all’exequatur e placet regio gli atti di esse Autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici
e la provista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.
Restano ferme le disposizioni delle Leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli Istituti ecclesiastici ed
alienazione dei loro beni.
Art. 17.
In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle Autorità ecclesiastiche, né è a
loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.
La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d’ogni altro atto di esse Autorità,appartiene alla giurisdizione
civile.
Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle Leggi dello Stato od all’ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati,
e vanno soggetti alle Leggi penalise costituiscono reato.
Art. 18.
Con Legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento,alla conservazione ed alla amministrazione delle proprietà ecclesiastiche
nel Regno.
Art. 19.
In tutte le materie che formano oggetto della presente Legge, cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente, in quanto
sia contraria alla Legge medesima.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Torino addì 13 agosto 1871.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
G. Lanza.
E. Visconti-Venosta.
G. De Falco.
Quintino Sella.
C. Correnti.
E. Ricotti.
G. Acton.
S. Castagnola.
G. Gadda.
Riferimenti: Pubblicata sulla G.U. del Regno d’Italia il XX maggio 1871
Copyright: Terzaclasse.it 2013