Legge "Coppino" sull'istruzione elementare obbligatoria
Legge N. 3961.
Legge sull'istruzione elementare obbligatoria.
-----------
VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l'età di sei anni, e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo non
procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre
1859, o coll'insegnamento in famiglia, dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune.
L'istruzione privata si prova davanti all'autorità municipale, colla presentazione al sindaco del registro della scuola, e la
paterna colle dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene il luogo, colle quali si giustifichino i mezzi dell'insegnamento.
L'obbligo di provvedere all'istruzione degli esposti, degli orfani, e degli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli
Istituti di beneficienza, spetta ai direttori degli istituti medesimi: quando questi fanciulli siano affidati alle cure di
private persone, l'obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il fanciullo dall'istituto.
Art. 2.
L'obbligo di cui all'articolo 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni, e
comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana,
dell'aritmetica e del sistema metrico; può cessare anche prima se il fanciullo sostenga con buon esito sulle predette materie un
esperimento che avrà luogo o nella scuola o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti. Se l'esperimento
fallisce obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti.
Art. 3.
Il sindaco dovrà far compilare d'anno in anno, e almeno un mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco dei fanciulli per
ragione di età obbligati a frequentarle, aggiungendovi l'indicazione dei genitori o di chi ne tiene il luogo. Questo elenco
riscontrato poscia col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, servirà a constatare i mancanti.
I genitori o coloro che hanno l'obbligo, di cui all'articolo 1, se non abbiano adempiuto spontaneamente la prescrizione della
presente legge saranno ammoniti dal sindaco ed eccitati a compierle. Se non compariscano all'ufficio municipale, o non
giustifichino coll'istruzione procacciata diversamente, con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei
fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro una settimana dall'ammonizione, incorreranno nella pena
dell'ammenda stabilita nel successivo articolo 4.
Le persone, di cui all'articolo 1, fino a che dura l'inosservanza dell'obbligo loro imposto dalla presente legge, non potranno
ottenere sussidi o stipendi, né sui bilanci dei comuni, né su quelli delle provincie e dello Stato, eccezione fatta soltanto
per quanto ha riguardato all'assistenza sanitaria, né potranno ottenere il porto d'armi.
Art. 4.
L'ammenda è di centesimi 50, ma dopo di essere stata applicata inutilmente due volte, può elevarsi a lire 3, e da lire 3 a 6
fino al massimo di lire 10, a seconda della continuata renitenza. L'ammenda potrà essere applicata in tutti i suoi gradi nel
corso di un anno; potrà ripetersi nel seguente, ma cominciando di nuovo dal primo grado.
Accertata dal sindaco la contravvenzione, il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione, ai termini degli articoli 148
e 149 della legge comunale vigente. In caso diverso, la contravvenzione è denunciata al pretore che procede nelle vie ordinarie.
E dovere delle autorità scolastiche promuovere le ammonizioni e le ammende. Un regolamento stabilirà le norme per l'applicazione
e la riscossione dell'ammenda.
Art. 5.
L'ammenda sarà inflitta tanto per la trascuranza dell'iscrizione, quanto per le mancanze abituali, quando non siano giustificate.
A questo scopo il maestro notificherà al municipio di mese in mese i mancanti abitualmente.
La mancanza si riterrà abituale quando le assenze non giustificate giungano al terzo delle lezioni nel mese.
Art. 6.
La somma riscossa per le ammende, sarà impiegata dal comune in premi e soccorsi agli alunni.
Art. 7.
Le Giunte comunali hanno facoltà di stabilire, di consenso col Consiglio scolastico provinciale, la data dell'apertura e della
chiusura dei corsi nelle scuole elementari. Durante l'epoca delle vacanze gli alunni avranno obbligo di frequentare le scuole
festive colà dove queste si trovassero istituite. Compiuto il corso elementare inferiore, gli alunni dovranno frequentare per
un anno le scuole serali nei comuni in cui queste saranno istituite.
Art. 8.
Le precedenti disposizioni penali si applicano in tutti i capoluoghi dei comuni ed in quelle frazioni nelle quali esiste una
scuola comunale, e la popolazione è riunita od abita in case sparse distanti dalla scuola non più di due chilometri.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 9.
La presente legge andrà in vigore col principiare dell'anno scolastico 1877-78:
a) Nei comuni di popolazione al disotto di 5000 abitanti, quando per ogni mille abbiano almeno un insegnante di grado inferiore;
b) Nei comuni di popolazione da 5000 a 20.000, quando ne abbiano uno almeno per ogni 1200;
c) Nei comuni maggiori quando abbiano almeno un insegnante per 1500 abitanti.
In tutti gli altri comuni la legge verrà applicata gradatamente secondoché le scuole raggiungeranno le condizioni sopra indicate.
Art. 10.
I padri di famiglia, o coloro che ne tengono le veci nel senso e per gli effetti voluti dall'articolo 1. e che al giorno
dell'attuazione della presente legge hanno figliuoli della età di 8 a 10 anni, saranno obbligati a giustificare l'istruzione di
questi quando abbiano raggiunto l'età di 12 anni: e soltanto allora se non vi avranno provveduto saranno passibili delle pene
sancite dagli articoli 3 e 4.
Art. 11.
Il Consiglio scolastico farà ogni anno, e al più tardi un mese prima dell'apertura delle scuole, la classificazioni dei comuni
nei quali si riscontrano le condizioni volute per l'applicazione di questa legge, e ne pubblicherà i nomi nei modi in uso per
le altre pubblicazioni ufficiali.
Art. 12.
Il Consiglio scolastico richiamerà i municipi allo adempimento di quanto è prescritto dalle leggi vigenti circa l'obbligo di
istituire e di mantenere le scuole. Quando ciò riesca inefficace, ne informerà la deputazione provinciale, che dovrà provvedere
perché i comuni renitenti si uniformino alla legge nel più breve termine possibile, invitandoli a stanziare nei loro bilanci i
fondi occorrenti. Qualora quelli vi si ricusassero, e sempreché la economia del bilancio possa conservarsi stornandone i fondi
destinati a spese facoltative e aumentando le entrate nelle forme prescritte dalla legge, dovrà la stessa deputazione provinciale
procedere allo stanziamento di ufficio, secondo il disposto delle legge comunale e del titolo 5 della legge 13 novembre 1859,
n. 3725, che viene esteso a tutte le provincie del regno senza portare variazione alle tabelle degli stipendi dei maestri.
Art. 13.
I sussidi da accordarsi dallo Stato saranno principalmente destinati, pei comuni nei quali l'applicazione di questa legge
rimane sospesa, ad aumentare il numero delle scuole, ad ampliare e migliorarne i locali, a fornirli degli arredi necessari,
e ad accrescere il numero dei maestri.
Per i maestri il Ministero aprirà, dove se ne manifesti il bisogno, scuole magistrali nei capiluoghi della provincia, o dei
circondari, o anche nei comuni più ragguardevoli.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Torino, addì 15 luglio 1877.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Mancini.
VITTORIO EMANUELE
M. Coppino.
Riferimenti: Pubblicata sulla G.U. del Regno d’Italia il 21 agosto 1863
Copyright: Terzaclasse.it 2013