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Agenzia bancaria a New York
La legge fu emanata per garantire sicurezza nelle transazioni monetarie e mettere al riparo gli emigranti da operatori senza scrupoli. Il Banco di Napoli fu l'unica banca autorizzata, attraverso sue agenzie o concessionari all'estero, a raccogliere le rimesse e i risparmi degli emigranti.

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Legge sui risparmi degli emigranti

Legge N. 24.
Legge sui risparmi degli emigranti.


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VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA


Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.
Il Banco di Napoli è autorizzato ad assumere il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel regno dei risparmi degli emigranti italiani. A tale scopo, e autorizzato dal Ministero del tesoro, ha facoltà di stabilire speciali accordi con case bancarie e col Ministero delle poste e dei telegrafi.
Curerà inoltre, col permesso del Ministero del tesoro, l'istituzione di agenzie proprie, ove se ne manifesti il bisogno.
Il Banco è autorizzato ad assegnare sino a due milioni della propria massa di rispetto, ed, occorrendo, del suo patrimonio, alla costituzione del fondo di dotazione per questo servizio. E' vietato al Banco di fare qualsiasi operazione di sconto o di sovvenzione con gli emigrati od operazioni diverse da quelle indicate nel primo capoverso del presente articolo.
Il regolamento determinerà le cautele che il Banco dovrà prendere per garantirsi contro le alee derivanti dalle oscillazioni dei cambi.

Art. 2.
Il Banco di Napoli ha facoltà di riscuotere, a titolo di commissione, per le rimesse dei risparmi degli emigrati, un diritto, nella misura che sarà fissata, secondo le circostanze e le località, dai Ministeri del tesoro e delle poste e dei telegrafi, d'accordo con il Banco.
Gli utili netti del servizio spetteranno per metà dal Banco di Napoli, e saranno destinati, anzitutto, a compiere, eventualmente, il fondo di dotazione sino alla somma di due milioni, e a reintegrare la massa di rispetto o il patrimonio del Banco della somma prelevata. Per l'altra metà saranno destinati ad un "Fondo per l'emigrazione" in conformità a norme che saranno comprese nel regolamento indicato nell'art. 5.
Quando sieno reintegrati i due milioni a favore della massa di rispetto o del patrimonio del Banco, i due terzi degli utili netti spetteranno al detto "Fondo per l'emigrazione".

Art. 3.
Gli uffici postali del regno sono autorizzati a pagare, entro i limiti di somma fissati per i vaglia postali all'interno, i vaglia del Banco di Napoli, emessi all'estero nella forma e con le modalità che saranno determinate dal regolamento, per la trasmissione dei risparmi degli emigrati, prelevando, sull'ammontare dei vaglia medesimi, un diritto corrispondente alla metà di quello stabilito per i vaglia postali interni.
Il limite massimo dei depositi fruttiferi che gli emigrati chiedano di versare nelle casse postali di risparmio, trasmessi sia direttamente, sia per mezzo del Banco di Napoli, è elevato a lire 10,000 lire.
I titoli emessi all'estero dal anco, pagabili nel regno sia dal Banco, sia dagli uffici postali, le relative quietanze, e gli atto consolari concernenti le operazioni concernenti le operazioni colle Casse postali di risparmio, saranno esenti dalla tassa di bollo e di legalizzazione.

Art. 4.
Il Banco di Napoli presenterà ogni anno al Ministro del tesoro una relazione sull'andamento di questo servizio. La relazione, col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione, sarà presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro.

Art. 5.
Il regolamento per l'esecuzione della presente legge sarà approvato per decreto reale, sentita la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione, e sentito il Consiglio di Stato; e potrà, ove occorra, essere modificato. Esso conterrà anche le disposizioni per gli accordi del servizio di corrispondenza fra i banchi di emissione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE

Finali
Saracco
Visconti Venosta
Pascolato
Chimirri.

Visto: il guardasigilli: Gianturco

Riferimenti: Pubblicata sulla G.U. del Regno d’Italia il XX febbraio 1901

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