Legge sull'emigrazione n. 23 del 31 gennaio 1901
Legge N. 23.
Legge sull'emigrazione.
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VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto segue:
CAPO I.
Dell'emigrazione in generale.
CAPO II.
Dell'emigrazione a paesi transoceanici.
CAPO III.
Disposizioni generali.
CAPO IV.
Disposizioni speciali sul servizio militare e sulla cittadinanza.
CAPO V.
Disposizioni transitorie.
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CAPO I.
Dell'emigrazione in generale.
Art. 1.
L'emigrazione è libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente.
Gli inscritti di leva che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno, il 18° anno di età, gli inscritti di leva marittima e i
militari del corpo reale equipaggi potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso, i primi dal prefetto o dal
sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto e gli ultimi dal comandante del corpo.
I militari di prima categoria dell'esercito che non abbiano compiuto il 28° anno di età potranno emigrare quando abbiano
ottenuto il permesso dal comandante del distretto, al quale dovranno provare di trovarsi in una delle condizioni che saranno
specificate dal regolamento.
E' libera l'emigrazione dei militari di seconda e terza categoria, appartenenti all'esercito e alla marina.E' pure libera
l'emigrazione dei militari di prima categoria appartenenti all'esercito, che abbiano compiuto il 28° anno età; ma sino a quando
non abbiano compiuto il 32° anno, essi debbono notificare la loro partenza al comandante del distretto. Questa notificazione
sarà fatta in carta libera e senza spesa, nel modo che sarà stabilito dal regolamento.
La facoltà di emigrare consentita ai militari dai precedenti capoversi potrà essere, in casi eccezionali, temporaneamente
sospesa con decreto reale, su proposta dei ministri della guerra e della marina.
Il ministro degli affari esteri potrà, d'accordo con il ministro dell'interno, sospendere l'emigrazione verso una determinata
regione, per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo di vita, la libertà, gli averi dell'emigrante.
Art. 2.
Coloro che arruolino, conducano, o mandino all'estero minori degli anni quindici, a scopo di lavoro, senza che siano stati
sottoposti alla visita medica e forniti del libretto del sindaco, di cui all'art. 3 del regolamento sul lavoro dei fanciulli
17 settembre 1886, saranno puniti con la pena pecuniaria comminata dall'art. 4 della legge 11 febbraio, n. 3657.
Art. 3.
Chi arruola o riceva in consegna, nel Regno, uno o più minori degli anni quindici, per impiegarli all'estero, sia in professioni
girovaghe, sia in industrie che verranno indicate dal regolamento come dannose alla salute, o come pericolose, sarà punito con
la reclusione fino a sei mesi e con la multa da cento a cinquecento lire.
Con la stessa pena sarà punito chiunque conduca o mandi all'estero, o consegni a terze persone perché conducano all'estero,
minori degli anni quindici, con lo scopo di impiegarli come è detto nella prima parte del presente articolo. In tal caso il
tutore decadrà dalla tutela e il genitore potrà essere privato della patria potestà.
Le medesime prescrizioni sono applicabili a chi induce una donna minorenne a emigrare per trarla alla prostituzione.
Art. 4.
Chi abbandoni in paese straniero minori degli anni diciassette, avuti in consegna nel Regno per dare ad essi lavoro, sarà punito
con la reclusione fino ad un anno e con la multa da trecento a mille lire, senza pregiudizio delle maggiori pene in caso di
maltrattamenti o di sevizie.
Se il minore non abbia compiuto i quattordici anni la pena sarà aumentata della metà.
L'imputato, cittadino o straniero, sarà giudicato a richiesta del ministro della giustizia o a querela di parte; e se già fu,
per lo stesso reato, giudicato all'estero, si applicheranno le disposizioni degli articoli 7 e 8 del codice penale.
Art. 5.
Le autorità competenti dovranno trasmettere la domanda per il passaporto, e rilasciarlo entro ventiquattro ore dal ricevimento
della domanda, o del nulla osta, corredati dei documenti prescritti dalle disposizioni per la concessione dei passaporti per
l'estero.
Il passaporto rilasciato agli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro e alle loro famiglie, e tutti gli atti
necessari per ottenerlo, sono esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa.
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CAPO II.
Dell'emigrazione a paesi transoceanici.
Art. 6.
Emigrante, per effetti del presente capo, è il cittadino che si rechi in paese posto di là del canale di Suez, escluse le
colonie e i protettorati italiani, o in paese posto di là dello stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa, viaggiando
in terza classe o in classe che il commissariato dell'emigrazione dichiari equivalente alla terza attuale.
L'emigrante di nazionalità non italiana, che prenda imbarco in un porto del Regno, è pareggiato al nazionale, anche per gli
effetti degli articoli 21, 26 e 27, ma non potrà fruire dell'opera degli uffici di protezione all'estero, indicati dall'art.
12. Il passaporto non è obbligatorio per coloro che non sono cittadini italiani.
I passeggeri che partano spontaneamente e a proprie spese, in terza classe o in classe equiparata alla terza, su piroscafi
nazionali o stranieri, e viaggino oltre il canale di Suez, non saranno considerati come emigranti se quelli di nazionalità
italiana non superino il numero di cinquanta.
Quando siano più di cinquanta, per considerarli non emigranti, occorrerà uno speciale permesso del commissariato. Questa
disposizione potrà essere sospesa con decreto ministeriale.
E' data facoltà al ministro degli affari esteri di provvedere, con speciali disposizioni, alla tutela della emigrazione che
si effettuasse per mezzo di bastimenti a vela.
Del commissariato e degli uffici dipendenti.
Art. 7.
Verrà istituito, sotto la dipendenza del ministro degli affari esteri, un commissariato nel quale sarà concentrato tutto ciò che
si riferisce ai servizi dell'emigrazione.
Il commissariato dell'emigrazione sarà composto: di un commissario generale, nominato tra gli impiegati superiori dello Stato
su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri; di tre commissari nominati secondo le norme che
saranno determinate nel regolamento, e degli ufficiali d'ordine richiesti dal servizio.
Gli stipendi e le indennità dei componenti il commissariato verranno fissati per decreto reale.
Qualora essi siano scelti nelle amministrazioni dello Stato, conservano il grado e i diritti di carriera che loro competono
nell'amministrazione da cui provengono, e nella quale possono tornare col grado e con l'anzianità che avrebbero conseguito se
vi fossero rimasti.
Verrà pure istituito un consiglio dell'emigrazione, composto: dal commissario generale come delegato del Ministero degli
affari esteri; di cinque delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica e
dell'agricoltura; di tre membri nominati per decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, tra i cultori delle
discipline geografiche, statistiche ed economiche e di due membri scelti, nei modi che saranno indicati dal regolamento, fra i
cittadini italiani residenti in Roma, l'uno della lega nazionale delle società cooperative italiane, e l'altro delle principali
società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno.
Il consiglio sarà udito nelle questioni più rilevanti relative alla emigrazione, e nella trattazione degli affari di competenza
di più ministri.
Art. 8.
Il commissariato corrisponde con le autorità del Regno, coi regi consoli all'estero, con gli uffici dell'emigrazione degli altri
Stati, e con tutte le istituzioni che nel Regno e all'estero si occupano della protezione degli emigranti.
Ha il diritto di affissione gratuita dei suoi manifesti, in ogni stazione o agenzia, nei piroscafi, vetture e altri mezzi di
trasporto per terra o per acqua.
Il ministro degli affari esteri dovrà presentare ogni anno al Parlamento, non più tardi del mese di aprile, una relazione sui
servizi dell'emigrazione, allegando un rapporto del commissario generale sul movimento dell'emigrazione permanente e temporanea,
sulle operazioni dei vettori e dei loro rappresentanti, sulle modificazioni che l'esperienza suggerisse di apportare alle norme
vigenti, e sopra ogni altro punto che interessi l'emigrazione.
Questa relazione dovrà essere inscritta all'ordine del giorno nella tornata successiva, per la sua discussione e approvazione.
Art. 9.
Il ministro degli affari esteri, di concerto col ministro dell'interno, nominerà nei porti di Genova, Napoli, e Palermo, e di
quelle altre città che fossero determinate per decreto reale, un ispettore dell'emigrazione, investito anche della qualità
d'ufficiale di pubblica sicurezza, espresso tra gli impiegati dell'amministrazione dell'interno.
L'ispettore eserciterà le attribuzioni che verranno indicate dal regolamento, e vigilerà alla tutela e visita del bagaglio degli
emigranti sia in partenza sia al ritorno.
Art. 10.
Nei luoghi di emigrazione potranno essere istituiti comitati mandamentali o comunali per l'emigrazione, con funzioni gratuite,
composti dal pretore, o, in mancanza, del giudice conciliatore, del sindaco o da chi ne fa le veci, di un parroco o di un
ministro del culto, di un medico (designati questi tre ultimi dal commissariato) e di un rappresentante di società operaie
o agricole locali, scelto dal consiglio comunale.
I membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il comitato è presieduto dal pretore o in sua mancanza dal
sindaco.
Art. 11.
Il medico o uno dei medici di bordo, sulle navi che trasportano emigranti, dovrà appartenere al corpo dei medici della marina
militare, in servizio attivo o ausiliario; e verrà designato dal Ministro della marina su richiesta del commissario. A tali
medici sarà affidato anche il servizio di vigilanza a bordo delle navi nell'interesse dell'emigrazione, secondo le norme che
verranno determinate dal regolamento.
Essi saranno retribuiti a cura del Fondo per l'emigrazione, nella cui cassa il vettore dovrà versare le competenze loro dovute
nella misura che verrà determinata dal regolamento.
Il vettore sarà obbligato di fornire gratuitamente a detti medici, anche pel ritorno, il vitto e una cabina di prima classe.
Art. 12.
Negli Stati verso i quali si dirige a preferenza l'emigrazione italiana, saranno istituiti a cura del Ministro degli esteri,
anche mediamente accordi coi rispettivi Governi, uffici di protezione, d'informazione e d'avviamento al lavoro.
Il Ministro degli esteri nominerà, secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento, ispettori d'emigrazione viaggianti
nei paesi transoceanici. Avrà la facoltà di delegare a tale servizio anche ufficiali consolari.
Questi ispettori informeranno il Commissariato sulle condizioni dell'emigrazione italiana, della quale raccoglieranno e
trasmetteranno i voti.
Tanto nei porti di transito quanto in quelli di arrivo, si eseguiranno, a bordo dei vapori che trasportano emigranti, delle
regolari ispezioni per cura degli ispettori viaggianti all'estero, o degli uffici consolari, secondo le norme che verranno
stabilite dal regolamento.
Dei vettori d'emigranti e dei noli.
Art. 13.
Nessuno può arruolare o accaparrare emigranti, promettere o vendere biglietti d'imbarco, se non ha ottenuto dal commissariato la
patente di vettore di emigranti, più una speciale licenza dello stesso commissariato, subordinata a opportune garanzie, quando
trattasi di emigranti con viaggio gratuito o sussiadiato, o in qualsiasi modo favoriti o arrolati.
Possono ottenere la patente, quando dispongano di piroscafi nelle condizioni previste dall'art. 32:
a) le compagnie nazionali di navigazione;
b) le compagnie forestiere di navigazione riconosciute nel Regno secondo gli articoli 230 e seguenti del codice di commercio;
c) armatori nazionali, sia individualmente, sia in consorzio;
d) armatori forestieri e noleggiatori nazionali e stranieri.
Gli atti costitutivi delle compagnie forestiere di navigazione saranno registrati con tassa fissa da lire cinquecento a lire
tremila, in proporzione del capitale sociale. Gli atti che portano l'aumento del capitale sociale saranno registrati con tassa
fissa, il cui ammontare verrà determinato proporzionalmente alla tassa pagata per la registrazione dell'atto costitutivo in
rapporto col capitale sociale originario
Alle compagnie, agli armatori e noleggiatori stranieri, la patente può essere conferita soltanto quando essi nominino come loro
mandatario un cittadino italiano, domiciliato nel Regno, ovvero una ditta italiana legalmente costituita, e si sottomettano a
tutte le leggi e regolamenti del Regno, per tutto ciò che si riferisce alle operazioni d'emigrazione e agli atti che ne
conseguono.
La patente è valida per un anno, soggetta, di volta in volta, a una tassa di concessione di mille lire, e vincolata a una
cauzione, non inferiore a tremila lire di rendita in titoli dello Stato, che verrà fissata dal ministro degli affari esteri,
secondo l'importanza delle operazioni.
La richiesta della patente implica accettazione di tutti gli obblighi derivanti al vettore dalla presente legge.
Il ministro degli esteri, udito il consiglio dell'emigrazione, può, con suo decreto motivato, negare, limitare o ritirare la
patente.
La cauzione sta a garanzia in primo luogo dell'adempimento di tutte le obbligazioni del vettore e del suo rappresentante verso
l'emigrante o chi per esso; e, in secondo luogo, del pagamento delle pene pecuniarie, in cui il vettore o il suo rappresentante
possono incorrere in forza della presente legge. La cauzione dovrà essere reintegrata ogni qual volta abbia sùbito diminuzione,
sotto pena di decadenza della patente; e sarà restituita, salvo il caso di giudizio pendente, sei mesi dopo che il vettore avrà
cessato di essere tale.
Art. 14.
I prezzi dei noli, che i vettori si propongono di percepire dagli emigranti, dovranno riportare l'approvazione del commissariato.
Non più tardi del 15 novembre, del 15 marzo e del 15 luglio d'ogni anno, i vettori faranno pervenire le loro proposte al
commissariato. Questo provvederà all'approvazione dei noli, udito il parere della direzione generale della marina mercantile,
delle camere di commercio delle più importanti città marittime italiane; tenuto conto delle informazioni degl'ispettori
d'emigrazione e delle camere di commercio italiane all'estero nei principali centri di emigrazione italiana; e di quello sul
corso dei noli nei principali porti stranieri, che i consoli italiani dovranno fornirgli con rapporti periodici.
Per quelle proposte che non fossero approvate, il commissariato è obbligato a invitare i vettori a esporgli, dentro un congruo
termine, le loro ragioni; dopo di che esso trasmetterà tutti gli atti, insieme con le sue proposte motivate, al consiglio
superiore di marina, che dovrà esprimere il proprio parere motivato. Spetterà quindi al ministro degli affari esteri di
stabilire il prezzo dei noli, secondo la qualità dei trasporti, la classe e la velocità dei piroscafi.
Così dei noli approvati come di quelli da lui stabiliti, il ministro degli affari esteri darà comunicazione al Parlamento con
speciale relazione, alla quale dovranno essere allegati tutti gli anzidetti pareri ed informazioni.
Di regola, la determinazione dei noli si farà ogni quattro mesi, cioè: il 1° gennaio, il 1° maggio, e il 1° settembre d'ogni
anno, e avrà vigore per tutto il quadrimestre. Si potrà, però, quando occorra, su proposta dei vettori o per iniziativa del
commissariato, variare i noli anche nel quadrimestre, con le medesime norme con le quali vennero stabiliti; e con le stesse
norme si potranno anche, dentro il quadrimestre, determinare i prezzi dei noli di nuovi vettori. I prezzi dei noli dovranno
essere resi pubblici, almeno quindici giorni prima della loro applicazione; e, per le revisioni straordinarie, nel più breve
termine possibile.
Il commissariato notificherà i prezzi dei noli così determinati ai comitati mandamentali e comunali, e notificherà loro anche
le offerte di trasporti, a minor prezzo, di tutti i vettori che ne facciano richiesta, e ai quali, in difetto di rappresentanti
locali del vettore, i comitati potranno indirizzare gli emigranti per mezzo degl'ispettori d'emigrazione.
Al vettore che sorpassasse i prezzi dei noli approvati o stabiliti, ovvero si rifiutasse di trasportare per tali noli gli
emigranti, sarà ritirata la patente; né potrà essergli riconcessa, che per deliberazione del ministro degli affari esteri.
Il vettore non potrà elevare il prezzo del nolo per gli emigranti, che sia stato già pubblicamente annunziato, ovvero fissato
nel biglietto di imbarco od equivalenti scritture. Volendo ridurre il prezzo già annunziato o contrattato, la riduzione dovrà
essere estesa a tutti gli emigranti che verranno imbarcati per quella partenza.
Art. 15.
In caso di coalizione fra vettori per rifiutare il trasporto degli emigranti al prezzo dei noli approvati o stabiliti, il
Governo potrà autorizzare i comitati locali a sostituirsi in tutto all'opera dei rappresentanti dei vettori; potrà autorizzare
con speciali concessioni altre compagnie, armatori o noleggiatori, italiani e stranieri, al trasporto degli emigranti; potrà
consentirne il trasbordo in porti esteri di qua dall'oceano, e prendere ogni altro provvedimento opportuno a tutela
dell'emigrazione.
Quando si verifichi il caso predetto, verrà ritirata al vettore la patente, che non potrà essere nuovamente concessa se non
dietro motivata deliberazione del consiglio dei ministri. In caso di recidiva, la patente verrà definitivamente ritirata.
Art. 16.
Il vettore d'emigranti può, con lettera diretta al commissariato, che sentirà il parere del prefetto competente, nominare
rappresentanti propri, assumendo la responsabilità civile di ogni loro atto in materia di emigrazione. E' altresì responsabile
del fatto dei suoi dipendenti, come degli altri vettori e di ogni altra persona cui egli affidasse, sia pure con l'intesa o col
consenso dell'emigrante, tutto il trasporto o parte di esso. Ogni patto che escluda o limiti tale responsabilità, è nullo,
quand'anche vi corrisponda una diminuzione del nolo.
E' data facoltà al commissariato di negare, con decreto motivato, l'assenso alla nomina d'un rappresentante, e, pure con
decreto motivato, di revocare l'assenso già concesso. I rappresentanti devono essere cittadini italiani, e non possono delegare
ad altri il loro mandato.
Possono diversi vettori, previo accordo da comunicarsi al commissariato, nominare uno stesso rappresentante.
E' vietato a un rappresentante di procurare imbarco ad emigranti su piroscafi che non siano quelli del proprio mandante, o
dei propri mandanti.
Art. 17.
E' vietato al vettore e ai suoi rappresentanti di eccitare pubblicamente ad emigrare.
Ferma la disposizione dell'art. 416 del codice penale, chiunque con manifesti, circolari o guide concernenti l'emigrazione
pubblica scientemente notizie o indicazioni false, o diffonde nel Regno notizie o indicazioni di tale natura stampate all'estero,
è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille.
Le circolari e gli annunzi di qualunque specie, fatti da parte dei vettori, dovranno indicare: la stazza lorda e netta e la
velocità dei piroscafi, la data di partenza, gli scali e la durata dell'intero viaggio di andata.
Art. 18.
Il ministro degli affari esteri, d'accordo col ministro dell'interno, potrà permettere, imponendo condizioni speciali, che un
privato arruoli, esclusivamente per conto proprio, il numero di persone che gli occorra per eseguire all'estero un determinato
lavoro, o per un'impresa coloniale consentita dalle leggi del paese in cui deve compiersi; purché il privato, ove si tratti di
emigrazione nei paesi contemplati nell'art.6, si valga, per il trasporto, dell'opera di un vettore patentato, e questi paghi la
tassa prescritta dall'art. 28.
Trattandosi di viaggi in regioni poco o nulla frequentate dagli emigranti italiani, il ministro degli affari esteri potrà
permettere sotto l'osservanza di determinate condizioni, che il trasporto sia fatto anche da un armatore non avente la qualità
di vettore di emigranti.
Art. 19.
Né il vettore né il suo rappresentante possono dare biglietti di imbarco agli emigranti italiani, se questi non presentano il
passaporto.
Agli emigranti favoriti, arrolati o spontanei, che abbiano stipulato il trasporto fuori della sede del vettore, il vettore o il
suo rappresentante sono tenuti a dare il biglietto d'imbarco, il quale non potrà sostituirsi con altro documento, prima che
l'emigrante abbia lasciato la propria dimora per recarsi al porto di partenza.
E' vietato a chicchessia, tranne i vettori autorizzati dal commissariato, di rilasciare ordini perché gli emigranti siano
forniti di biglietti ferroviari nel paese di destinazione, tolto il caso che i biglietti medesimi siano gratuiti e da consegnarsi
all'emigrante nel momento e nel luogo dello sbarco.
Il biglietto d'imbarco per gli emigranti, considerati tali in conformità dell'art. 6, è esente da ogni tassa di registro e di
bollo.
Art. 20.
Il biglietto venduto all'estero da un vettore, o da altri per lui, e intestato a un emigrante che debba imbarcarsi nel Regno, dà
diritto all'emigrante (su parere favorevole dell'ispettore d'emigrazione del porto di partenza) ad esigere l'imbarco sul primo
piroscafo di esso vettore, che parta per la destinazione indicata nel biglietto, malgrado qualunque contraria dichiarazione
contenuta nel biglietto medesimo.
Tutte le disposizioni della presente legge si applicano anche agli emigranti che viaggiano nelle condizioni previste in questo
articolo.
Art. 21.
E' vietato al vettore e a chi lo rappresenta, di percepire compensi di qualsiasi specie dall'emigrante, oltre il nolo.
L’emigrante avrà diritto alla restituzione del doppio di quanto avesse pagato indebitamente, più all’eventuale risarcimento dei
danni.
Il nolo, che già fosse stato pagato in tutto o in parte dall’emigrante per sé e per la propria famiglia, sarà ad esso restituito,
se egli non potrà partire per malattia accertata, che colpisca lui o persona della sua famiglia che con lui conviva e con lui
debba viaggiare; oppure per ritardo ferroviario o per caso, anche fortuito, riferibile al vettore o alla nave.
Se si tratti d’emigrazione in qualche modo favorita o arrolata e l’emigrante debba, per gli stessi motivi, o perché rifiutato
da chi ne commise al vettore l’arrolamento, o perché respinto dalla commissione di visita, fare ritorno dal porto d’imbarco al
comune di sua residenza, o alla frontiera se straniero, vanno a carico del vettore le spese di ricovero, di sussistenza e di
viaggio delle persone, come le spese di trasporto dei bagagli, salvo poi sempre all’emigrante il diritto all’eventuale
risarcimento dei danni.
Quando poi, per qualunque altra ragione, prima della partenza della nave, l’emigrante rescinda il contratto, ferme restando le
disposizioni dell’art. 583, n. 2, del codice di commercio, avrà diritto, su parere favorevole dell’ispettore di emigrazione del
porto, alla restituzione di metà del prezzo del nolo, oltre le spese di vitto per la presunta durata del viaggio, ove queste
siano comprese nel nolo.
Se infine l’emigrante, a qualunque categoria appartenga, abbia perduto l’imbarco per ritardo d’un treno, anche dovuto a forza
maggiore, le amministrazioni ferroviarie saranno tenute a riportarlo gratuitamente col suo bagaglio alla stazione di provenienza,
o alla stazione di confine se l’emigrante è straniero, quando egli stesso ne faccia domanda all’ispettore d’emigrazione, e questo
gli rilasci una richiesta di viaggio motivata, da presentarsi dentro ventiquattro ore alla stazione di partenza.
Art. 22.
Il vitto e l’alloggio di qualunque emigrante, giunto al porto d’imbarco, sono a carico del vettore dal mezzodì del giorno
anteriore a quello stabilito per la partenza nel biglietto, fino al giorno in cui la partenza avvenga, qualunque sia la causa
dei ritardi.
L’emigrante, al quale sia annunziato il ritardo quando già fu fornito di biglietto, e non abbia ancora lasciato il proprio
domicilio, avrà diritto a un’indennità di due lire al giorno, se ha fissato il posto intero, e in proporzione se ha fissato
il mezzo posto o un quarto di posto, fino a tutta l’antivigilia del giorno in cui avvenga la partenza.
Se il ritardo superi i dieci giorni, l’emigrante potrà rinunziare al viaggio, ricuperare il nolo se lo pagò, e chiedere alla
commissione arbitrale, di cui all’art. 27, il risarcimento dei danni ove ne sia il caso.
Se l’emigrante dovesse far sosta, per fatto della nave o per ragione di quarantena, in un porto intermedio del viaggio, le spese
di vitto e, se occorre, di alloggio, saranno sopportate dal vettore; il quale, in caso di naufragio o di inabilità del piroscafo
a proseguire, o di fermata, dovuta ad avaria, che ecceda i quindici giorni, sarà tenuto a mandare altro piroscafo adatto a
ricevere gli emigranti e a trasportarli a destinazione. In caso contrario il ministro degli affari esteri, sentito il consiglio
dell’emigrazione, si varrà della cauzione per provvedere.
E’ nullo il patto per cui l’emigrante rinunzi all’indennità stabilite dal presente articolo.
Art. 23.
L’imbarco di emigranti dovrà dal vettore effettuarsi nei porti indicati nella prima parte dell’art. 9.
E’ vietato, salvo casi di forza maggiore, il trasbordo di emigranti in porti esteri, che non siano di là dell’Oceano; ed è pure
vietato d’inviare emigranti a imbarcarsi in qualunque porto non italiano. In entrambe i casi, si può far eccezione al divieto,
con permesso speciale dato dal commissariato nell’interesse esclusivo degli emigranti.
Art. 24.
Il vettore è responsabile dei danni verso l’emigrante, il quale sia respinto dal paese di destinazione in forza delle leggi
locali sull’emigrazione, quando sia provato che a lui erano note, prima della partenza, le circostanze che avrebbero determinato
la reiezione dell’emigrante.
Art. 25.
Il vettore, nonostante qualunque convenzione contraria, sarà tenuto (sempre che il piroscafo tocchi, nel viaggio di ritorno, un
porto italiano) a trasportare per il prezzo di due lire al giorno, compreso il vitto, gli indigenti italiani che per qualsiasi
motivo rimpatrino per disposizione e con richiesta di un regio agente diplomatico o consolare, in numero di dieci (posti interi)
per i piroscafi che hanno meno di mille tonnellate di stazza, con l’aumento di uno ogni duecento tonnellate o frazione di
duecento tonnellate al di sopra delle mille, fino al numero di trenta. I fanciulli di età superiore ai tre ed inferiore ai
dodici anni, pagheranno una lira al giorno; nulla quelli sotto i tre anni.
Delle controversie tra vettori ed emigranti.
Art. 26.
L’emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla
presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su carta libera rivolta a un regio ufficiale consolare o
a un ufficio governativo di protettorato dell’emigrazione all’estero, oppure, se la partenza non avvenne, al prefetto della
provincia, all’ispettore di emigrazione o al comitato del luogo, dove contrattò o dove doveva effettuarsi l’imbarco.
Se l’emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le regie autorità o con gli uffici di
protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel regno.
Art. 27.
Le liti tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate inappellabilmente da una commissione
arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di provincia. La commissione darà composta dal presidente del tribunale, o di chi ne fa
le veci, che la presiede, dal procuratore del Re, di un consigliere di prefettura e di due membri eletti dal consiglio
provinciale.
Il presidente del tribunale e il procuratore del Re potranno, in caso di impedimento, farsi rappresentare, l'uno da un
vice-presidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re.
Per gli effetti del procedimento, l'emigrante si intenderà domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato o
trasmesso.
Accompagneranno la domanda i verbali e i documenti di prova redatti o raccolti dai consoli, dagli uffici di protezione, dai
commissari viaggianti, dagli ispettori d'emigrazione, e dai comitati locali.
La commissione arbitrale della provincia nella quale l'emigrante trattò per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualsiasi
patto in contrario; non sarà tenuta all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti
alle autorità giudiziarie e per la notificazione delle sentenze; e giudicherà con le norme di procedura che verranno indicate
nel regolamento, il quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentenza. Il commissariato preleverà dalla
commissione le somme necessarie, per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza.
Se gli emigranti da indennizzarsi si trovino all'estero, le somme saranno messe a disposizione del commissariato, che ne
curerà l'invio a spese del vettore.
Tutte le carte e gli atti relativi al giudizio, comprese le sentenze, saranno esenti da tassa di bollo e di registro.
Esaurita la procedura, il prefetto trasmetterà gli atti alla regia procura, perché esamini se vi sia luogo a giudizio penale.
Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgano nel luogo di imbarco tra emigranti e
vettore, oppure tra emigranti e locandieri, barcaiuoli, facchini o altri che abbiano prestata all'emigrante l'opera loro,
saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione, il quale provvederà senza formalità di giudizio, sentire le parti e anche
in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata. Egli dovrà fare di ogni cosa apposito verbale,
in seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento, che si avrà come titolo esaustivo, Contro di questo provvedimento
non si farà luogo ad opposizione od appello.
Fondo per l'emigrazione.
Art. 28.
Il vettore verserà alla cassa dei depositi e prestiti, in una delle sezioni di regia tesoreria provinciale, otto lire per ogni
posto intero d'emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto. Saranno pure versate alla casse dei
depositi e prestiti le tasse di patente, le pene pecuniarie e ogni altro reddito eventuale dipendente dalla presente legge.
Tali versamenti saranno attribuiti a un Fondo per l'emigrazione, il quale sarà investito in titoli di Stato, o guarentiti dallo
Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese ordinarie per il servizio dell'emigrazione.
La parte a ciò destinata sarà tenuta dalla cassa dei depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei
depositi volontari, e calcolato a tenore dell'art. 44 del regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802.
I prelevamenti da questo conto corrente si faranno su domanda del commissario generale, col visto del ministro degli affari
esteri, e saranno assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione, tanto all'interno che fuori.
Il bilancio del Fondo per l'emigrazione, sul quale graveranno le spese per il commissariato, e per i servizi ad esso attinenti,
secondo norme fissate dal regolamento, verrà presentato ogni anno al Parlamento, che lo esamina e vota separatamente.
Il Fondo per l'emigrazione è messo sotto la vigilanza di una commissione permanente, composta di tre senatori e di tre
deputati, da nominarsi dalle rispettive camere in ciascheduna sessione. Essi continueranno a far parte della commissione
anche nell'intervallo tra le legislature e le sessioni. La commissione pubblicherà ogni anno una relazione che sarà presentata
al Parlamento dal ministro per gli affari esteri.
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CAPO III.
Disposizioni generali.
Art. 29.
Il ministro degli affari esteri potrà, d'accordo col ministro dell'interno, imporre condizioni di tutela e cauzioni speciali per
l'arrolamento di emigranti non compresi nel capo II della presente legge, e che sia fatto da parte di agenzie di affari, imprese,
o privati cittadini o stranieri, con vincolo determinato di lavoro, o di mercede, o di tempo, o di luogo.
In caso di tali arrolamenti, data la presentazione di reclamo per parte dell'emigrante, o di chi per esso, durante l'esecuzione
del contratto, o nei dieci giorni successivi al suo termine, o nei dieci giorni dall'abbandono dei lavori, sarà ammesso, per la
determinazione dei danni, il procedimento arbitrale indicato nell'art. 27. Le condizioni d'eventuale prestazione e di svincolo
dalla cauzione saranno determinate di volta in volta, secondo le singole operazioni di arrolamento.
Il ministro degli affari esteri potrà destinare ispettori d'emigrazione viaggianti all'estero (in conformità dell'art. 12, primo
capoverso, della presente legge) oltre che nei paesi transoceanici, anche negli altri principali centri di emigrazione italiana.
I comitati di cui all'art. 10, eserciteranno il loro ufficio anche a favore dell'emigrazione diretta verso paesi non
transoceanici.
Art. 30.
Le commissioni arbitrali, di cui all'art. 27, sono competenti a giudicare circa il rimborso di somme che fossero reclamate da
qualunque regia autorità, nello Stato, o fuori, per spese da essa incontrate nell'interesse di emigranti, quando la
responsabilità risalga a vettori, rappresentanti, imprese, agenzie d'affari, o privati. Le rispettive cauzioni rispondono anche
di tali rimborsi.
Sanzioni penali.
Art. 31.
Saranno puniti, salvo la disposizione del primo capoverso dell'articolo seguente:
coll’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda sino a mille lire coloro che provochino o favoriscano l’emigrazione di una o più
persone, contro le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, e contro il divieto posto dal ministro degli affari esteri, in
forza dell’art. 1, ultimo capoverso;
con ammenda fino a trecento lire, i contravventori all’art. 1;
coll’arresto fino a tre mesi e con ammenda fino a mille lire, i contravventori alla prima parte dell’art. 13;
con ammenda fino a mille lire il vettore che intrometta tra sé e l’emigrante, altri mediatori che non siano i propri
rappresentanti debitamente riconosciuti; e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come
emigranti spontanei, viaggianti con denaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte, da Governi
esteri o da private imprese; e in caso di recidiva, con ammenda sino a duemila lire;
con ammenda sino a mille lire, i contravventori all’ultimo capoverso dell’art. 16 i quali dal ministro degli affari esteri
potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di emigrazione, senza pregiudizio della responsabilità in
cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;
con ammenda sino a duemila lire i contravventori all’art. 23;
con ammenda fino a mille lire, le altre contravvenzioni previste dalla legge o dal suo regolamento, sia che trattasi di vettori,
di loro rappresentanti, di imprese, di agenzie d’affari o di privati, non compresi, in questi, gli emigranti.
Qualora il vettore sia una compagnia di navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore, si applicheranno
a coloro che abbiano agito come rappresentanti della compagnia, sarà garantito dalla cauzione della compagnia stessa.
Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla presente legge sarà trasmessa al ministro degli affari esteri,
per i provvedimenti di sua competenza, rispetto alla patente, a norma dell’art. 13.
Art. 32.
Un regolamento da approvarsi e da modificarsi ove occorra, con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, conterrà
oltre a quelle già accennate, le norme:
per distinguere, per gli effetti delle penalità di cui all’art. 31, l’emigrazione temporanea da quella permanente;
per l’ordinamento dei servizi indicati nell’art. 7 e spese relative; e per la disciplina, la scelta e gli stipendi degl’impiegati
d’ordine strettamente necessari;
per la formazione del bilancio del Fondo per l’emigrazione;
per determinare a quali uffici dipendenti dal commissariato spetti la franchigia postale e telegrafica;
Per determinare i requisiti di capacità e di moralità dei vettori e dei loro rappresentanti;
per riconoscere e disciplinare patronati di protezione o altre istituzioni a vantaggio degli emigranti, costituiti per iniziativa
privata;
per la nomina dé membri elettivi dei comitati mandamentali e comunali e le attribuzioni di questi;
per determinare in quali casi e a quali condizioni il ministro degli affari esteri possa obbligare i vettori al trasporto di
missionari, che si occupino della tutela degli emigranti;
per regolare la tutela degli emigranti nel porto d’imbarco, anche mediante l’istituzione di ricoveri da costruirsi, via via
che i mezzi lo consentano, nei porti di Genova, di Napoli e di Palermo; per determinare le modalità dell’ammissione in tali
ricoveri, le visite mediche, i bagni, ecc.;
per ordinare che dentro due anni dall’applicazione di questa legge, lo spazio attualmente assegnato per ciascun emigrante nei
dormitori dei piroscafi addetti al servizio dell’emigrazione, sia elevato a metri cubi 2,75 nel primo corridoio e a metri cubi
3 nel corridoio inferiore;
per fissare i criteri onde la velocità normale di navigazione non possa essere inferiore alle dieci miglia nautiche all’ora;
per stabilire l’accertamento delle condizioni relative alla velocità e per limitare allo stretto necessario le fermate dei
piroscafi nei porti di scalo;
per determinare a quali condizioni i piroscafi di vettori stranieri, che facciano scalo in porti italiani potranno essere
esonerati dalle visite dirette a verificare che essi si trovano nelle condizioni di assetto prescritte dalle leggi e dai
regolamenti italiani, mediante presentazione di un documento, rilasciato da autorità competente e legalizzato da un regio
ufficiale consolare, dal quale risulti che quel piroscafo corrisponde alle condizioni prescritte;
per fissare il numero dei medici a bordo, in relazione col numero degli emigranti imbarcati;
per determinare la qualità e la quantità del vitto e dell’alloggio, o le indennità relative, nei casi di ritardo di partenza o
di soggiorno degli emigranti negli scali intermedi o porti di rilascio, o nei casi che l’emigrante venga per qualsiasi motivo
respinto al porto d’imbarco o d’arrivo; e per determinare le razioni di bordo e quanto altro sia ritenuto utile a migliorare le
condizioni della traversata;
per determinare la quantità massima del bagaglio, che ogni emigrante può portare seco senza spesa di nolo, e l’indennità che gli
spetta in caso di smarrimento o di danno;
per tutelare nei piroscafi anche la condizione di quei passeggeri italiani di terza classe, o di classe che equivalga alla terza
attuale, che fanno ritorno in patria;
per coordinare le regole di tutela di tutti gli emigranti che si dirigono ai confini anche di terra, arrolati, favoriti o
spontanei, con o senza precedenti impegni presi con i vettori o loro rappresentanti;
per rilevare le benemerenze di coloro che, nei comitati locali, nelle commissioni arbitrali, negli istituti di patronato degli
emigranti e in altri servizi gratuiti, si siano specialmente adoperati perché la presente legge risponda ai fini voluti dal
legislatore;
e, finalmente, per disciplinare tutto ciò che concerne l’igiene e la sicurezza dell’emigrazione.
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CAPO IV.
Disposizioni speciali sul servizio militare e sulla cittadinanza.
Art. 33.
Agli articoli 81 e 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell’esercito e all’art. 36 del testo unico delle leggi sulla
leva marittima, è sostituito dal seguente:
Il servizio della leva all’estero è affidato alle regie autorità diplomatiche e consolari.
Gl’iscritti residenti regolarmente all’estero possono farsi visitare presso la regia legazione o il regio consolato più vicino;
e secondo il risultato di questa visita, vengono arrolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili, o riformati,
ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti.
Gl’iscritti nati o residenti all’estero o espatriati, prima di aver compiuto il sedicesimo anno di età in America, Oceania, Asia
(esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, l’Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l’Algeria e il
Marocco), qualora vengano arrolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, finché duri la loro residenza
all’estero. In caso di mobilitazione generale dell’esercito o dell’armata, saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni
però che verranno allora stabilite, in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.
I militari di cui sopra, rientrando nel Regno, devono immediatamente darne notificazione al distretto militare, se appartenenti
all’esercito; alla capitaneria di porto se appartenenti all’armata, e presentarvisi per compiere i loro obblighi di servizio
militare. Contravvenendo a queste prescrizioni, sono dichiarati disertori.
Possono però, in casi eccezionali, ottenere dalle regie autorità diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e
permanervi per un periodo non superiore ai due mesi. Il ministro della guerra potrà, caso per caso e secondo le norme del
regolamento, prolungare la permanenza nel Regno di coloro che comprovino di compiervi un regolare corso di studi.
La dispensa provvisoria di cui nei precedenti capoversi 3°, 4°, 5°, del presente articolo diviene assoluta e definitiva all’età
di trentadue anni compiuti.
Art. 34.
Dopo l’art. 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell’esercito, e dopo il corrispondente art. 43 del testo unico
delle leggi per la leva marittima, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 120 bis del primo testo unico (art. 43 bis del secondo testo unico). Coloro che al momento del concorso alla leva si trovino
come allievi interni in istituti del Regno o della colonie Eritrea a compiere gli studi per le missioni, e siano arrolati in
prima categoria, potranno ottenere, in tempo di pace, che la chiamata alle armi sia rimandata fino al compimento del ventiseesimo
anno di età. Cessa per essi l’ottenuto beneficio, compiuta che abbiano questa età, od anche prima se abbiano tralasciato gli
studi intrapresi.
Qualora si rechino all’estero in qualità di missionari in quei luoghi e sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal
ministero degli affari esteri, saranno ad essi applicate la facilitazioni concesse agli inscritti nati e residenti all’estero.
Art. 35.
E’ abrogato il paragrafo 3° della prima parte dell’art. 11 del codice civile.
Art. 36.
La cittadinanza italiana, comprendente l’acquisto e l’esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere
concessa, per decreto del ministro dell’interno di concerto col ministro degli affari esteri, a chi nato nel Regno o all’estero
e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all’estero da padre
che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile,
dichiarato entro l’anno dall’età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la
cittadinanza estera, purché dichiari di fissare il suo domicilio nel Regno.
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CAPO V.
Disposizioni transitorie.
Art. 37.
L’entrata in vigore di questa legge sarà fissata con decreti reali, di mano in mano che si renda possibile l’impianto dei servizi
in essa indicati. I decreti medesimi avranno per effetto di abrogare la legge 30 dicembre 1888, n. 5866, serie 3°, nelle parti
corrispondenti a quelle della legge presente, delle quali sarà gradatamente determinata l’entrata in vigore; in modo che tutte
le disposizioni della presente legge siano attuate non più tardi d’un anno dopo la sua pubblicazione.
Art. 38.
Fino all’approvazione del regolamento, e alla costituzione del commissariato per l’emigrazione, il ministro degli affari esteri
ha facoltà di affidare l’incarico provvisorio di tali uffici ad impiegati dello Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 gennaio 1901.
VITTORIO EMANUELE
G. Saracco.
Visconti Venosta.
Carcano.
Chimirri.
E. Granturco.
C. di San Martino.
E. Morin.
G. Finali.
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Riferimenti: Pubblicata sulla G.U. del Regno d’Italia il XX febbraio 1901
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