Legge "Crispi" sull'emigrazione
Legge N. 5866.
Legge che regola la materia dell'emigrazione.
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UMBERTO I
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
L'emigrazione è libera, salvo gli obblighi imposti ai cittadini dalle leggi.
I militari di prima e seconda categoria in congedo illimitato, appartenenti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, non
possono recarsi all'estero, se non abbiano ottenuta licenza dal ministro della guerra.
Art. 2.
Nessuno può arruolare emigranti, vendere o distribuire biglietti per emigrare, o farsi mediatore a fini di lucro fra chi voglia
emigrare e chi procuri o favorisca imbarco, s'egli non abbia avuta dal ministero la patente di agente, o dal prefetto la licenza
di subagente.
Art. 3.
Per ottenere la patente di agente d'emigrazione occorre essere cittadino italiano domiciliato nel Regno, maggiore di età, non
privato dei diritti civili, né sottoposto alla speciale sorveglianza di pubblica sicurezza, e non essere stato condannato per
reati contro la fede pubblica, o relativi al commercio, o contro il buon costume, o contro le persone e la proprietà, né essere
stato condannato per contravvenzione alla presente legge o al relativo regolamento.
La patente non può essere conceduta (così nel testo NdR) ai ministri di culti, né a funzionari dello Stato o impiegati in
amministrazioni pubbliche locali.
Se la patente è chiesta da una associazione, la domanda deve essere accompagnata dall'atto di costituzione della società e
dalla designazione dei soci o amministratori che hanno la firma sociale, i quali abbiano le condizioni richieste dal precedente
alinea.
Art. 4.
La concessione della patente di agente è vincolata al deposito di una cauzione di lire 3,000 a 5,000 di rendita in titoli di
Stato. Tale cauzione dovrà essere reintegrata dall'agente tutte le volte che per applicazione della presente legge essa sia
stata diminuita. La reintegrazione dovrà essere fatta nel termine di quindici giorni dalla richiesta dell'autorità politica.
La cauzione, salvo che penda giudizio a carico dell'agente innanzi ai tribunali ordinari, o innanzi alla commissione arbitrale
di cui all'articolo 17 della presente legge, sarà restituita quattro mesi dopo che l'agente sia morto, o abbia dichiarato di
ritirarsi dalle operazioni, o abbia perduta la patente per effetto dell'articolo seguente.
Art. 5.
La patente è ritirata quando manchi il reintegro della cauzione nel termine prescritto, o quando l'agente abbia fatto partire
emigranti in opposizione all'articolo 1 della presente legge.
La patente è pure ritirata quando l'agente abbia procurato sciententemente la partenza o l"imbarco di latitanti o di evasi dal
carcere o dalle colonie dei condannati al domicilio coatto, o la partenza o l'imbarco di minori destinati a mestieri girovaghi
a termini della legge 21 dicembre 1873.
Art. 6.
Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano agli armatori ed alle società di navigazione nazionale o straniera riconosciute
ed autorizzate dallo Stato, quando esse facciano operazioni di emigrazione.
Art. 7.
Il subagente deve essere nominato con atto autentico dell'agente, che sarà notificato al prefetto della provincia.
Il prefetto avuta notizia della nomina di uno o più subagenti nella provincia, concederà la licenza di fare operazioni di
emigrazione in rappresentanza e per conto del mandante, semprechè il subagente designato sia nelle condizioni richieste
dall'articolo 3 della presente legge.
Art. 8.
L'agente è responsabile solidalmente degli atti di ogni suo subagente.
Egli non può servirsi di altro mediatore fra sé ed i cittadini a scopo di emigrazione o per la stipulazione dei contratti di cui
all'articolo 12, che dei subagenti da lui notificati all'autorità politica e da questa riconosciuti come è prescritto
dall'articolo precedente.
Il subagente non potrà delegare altri a promuovere l'emigrazione o a fare da mediatore fra sé o fra l'agente e gli emigranti.
Art. 9.
La licenza di subagente cessa quando il mandante abbia perduta la patente, e sarà ritirata dal prefetto quando il subagente sia
incorso nei casi preveduti dall'articolo 5 di questa legge.
La licenza al subagente può anche essere ritirata per ogni altra contravvenzione alla presente legge o al regolamento di cui
all'articolo 20.
Art. 10.
Non è dovuto dall'emigrante al subagente o all'agente compenso alcuno per mediazione o per altro titolo, salvo il semplice
rimborso delle spese effettivamente anticipate per conto di lui.
L'agente o il subagente che contravvenga a tale disposizione incorrerà nell'ammenda ragguagliata al decuplo della somma riscossa.
Art. 11.
Gli arruolamenti di emigranti potranno essere fatti dall'agente o subagenti soltanto entro il territorio in cui è autorizzato
ad agire; ma né l'uno né l'altro potrà percorrere il paese eccitando pubblicamente i cittadini ad emigrare.
Art. 12.
Tra l'agente o subagente e l'emigrante, o se questi è minore, il suo tutore, giusta le prescrizioni dell'articolo 88 del
codice per la marina mercantile, sarà fatto un contratto in triplice originale, di cui un esemplare sarà dato all'emigrante,
uno al capitano del porto di imbarco e l'altro resterà presso l'agente.
Se una delle parti sia analfabeta, il contratto sarà per lei sottoscritto dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza.
Il contratto dovrà indicare, oltre al nome, all'età alla professione e all'ultimo domicilio dell'emigrante:
A) la data del congedo militare o della licenza del ministro della guerra;
B) il luogo di partenza e il luogo o porto di destinazione;
C) il termine entro cui dovrà aver luogo la partenza;
D) il nome della nave e il posto assegnato all'emigrante, con patto espresso che lo spazio assegnatogli non sarà minore di
quello prescritto dall'articolo 548 del regolamento 20 novembre 1879 per l'esecuzione del codice per la marina mercantile;
E) ove la traversata non sia fatta direttamente, il tempo della fermata intermedia o scalo, in attesa di ulteriore trasporto,
e il nome e la qualità del nuovo trasporto;
F) se il trasporto sia gratuito in tutto o in parte, oppure il prezzo totale o parziale del trasporto, comprensivi la spesa
di sussistenza a bordo, non potendo in alcun caso i viveri e le bevande essere inferiori alla razione stabilita dalla
tabella n. 7 unita al regolamento 20 novembre 1879 per l'esecuzione del codice per la marina mercantile;
G) la quantità di bagaglio che l'emigrante potrà portare.
Si richiederà all'emigrante la presentazione di questo contratto o di un contratto analogo con una compagnia di navigazione
o con un armatore.
Art. 13.
Il contratto di partenza dell'emigrante è esente da ogni tassa di registro e bollo.
Art. 14.
È nullo di pieno diritto il patto, col quale l'emigrante si obblighi a pagare, con prestazioni personali o con giornate di
lavoro, il prezzo di passaggio o trasporto.
L'emigrante avrà diritto alla restituzione del doppio di ciò che egli avesse pagato per prezzo di trasporto, se questo sia
soddisfatto in tutto o in parte da un governo o da una società di emigrazione, o da impresario di colonizzazione.
Art. 15.
Le prescrizioni degli articoli 583, 584 585 del codice di commercio regoleranno il contratto di emigrazione, nonostante
qualsiasi patto contrario, salvo quanto è detto nel seguente alinea.
Le indennità e l'azione per danno saranno, per quanto riflette i rapporti fra agente e emigrante, di competenza della
commissione, di cui all'articolo 17 della presente legge.
In caso di scali intermedi, o di rilascio forzoso o volontario del bastimento, l'emigrante nonostante qualsiasi patto in
contrario avrà diritto al vitto di bordo e allo alloggio per conto dell'agente, o ad una indennità di tre lire per giornata,
ferma rimanendo pel capitano o padrone la prescrizione dell'articolo 373 del codice per la marina mercantile, e per
l'agente l'obbligo di far giungere l'emigrante al luogo di destinazione, e di rimborsare il capitano o il padrone di
ogni suo credito.
Se avvenga naufragio o abbandono della nave o avaria che impedisca al bastimento di proseguire il viaggio, la responsabilità
pel rimborso delle spese di nutrimento e di trasporto su altra nave, sino al luogo dove l'emigrante era diretto, spetta intera
all'agente.
Art. 16.
La cauzione risponde dei danni patito dall'emigrante per colpa dell'agente, e risponde delle indennità che gli spettano in
esecuzione di questa legge.
Art. 17.
L'emigrante o emigrato potrà intentare la sua azione contro l'agente col presentare, su carta senza bollo ed esente da ogni
tassa, un reclamo ad un console dello Stato dov'egli arrivi, o al prefetto della provincia dove stipulò il contratto con
l'agente o subagente.
Il reclamo sarà irrecettibile, se presentato quando sia già scorso un mese dopo il termine stabilito per la partenza dal
contratto con l'agente.
Per gli effetti del reclamo, l'emigrante si intenderà domiciliato presso il console o il prefetto a cui lo presentò.
Il console, appena ricevuto il reclamo, dovrà in via sommaria e di urgenza, raccogliere tutti gli elementi occorrenti per
determinare la decisione della commissione, di cui all'alinea seguente, e comunicare, nel più breve termine possibile, i
risultati dell'istruttoria al ministero dell'interno. Questi ne curerà la pronta trasmissione alla commissione di cui al
seguente comma.
I danni sono riconosciuti e liquidati da una commissione di arbitri che funzionerà in ogni capoluogo di provincia. Essa
sarà composta del prefetto, del presidente del tribunale, del procuratore del Re presso il tribunale, e di due consiglieri
provinciali. Questa commissione di arbitri sarà competente, nonostante qualunque patto in contrario; non sarà tenuta di
osservare le forme ed i termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti all'autorità giudiziaria; giudicherà con
le norme prescritte dall'articolo 21 del codice di procedura civile; ed alla sua sentenza si applicheranno gli articoli
22, 23, 24, 27 del codice medesimo. Terrà luogo dell'atto di compromesso voluto dall'articolo 24 del codice di procedura
civile il contratto depositato alla capitaneria di porto.
Tutte le carte relative a questo giudizio saranno esenti da ogni tassa, bollo o registro. Una lettera ufficiale del prefetto
terrà luogo della procura prescritta dal medesimo articolo 24.
La sentenza sarà definitiva, né contro essa sarà ammesso appello o ricorso per cassazione.
Art. 18.
È punito coll'arresto da uno a sei mesi, e colla multa da 500 a 5000 lire chiunque senza patente o licenza a fine di lucro
fornisca o procuri trasporto agli emigranti, o intervenga mediatore di contratti fra gli emigranti e chi li trasporta, o
faccia arruolamenti per l'emigrazione.
Nella stessa pena incorre, l'agente o subagente che favorisca la contravvenzione all'articolo 1°, o contravvenga agli articoli
5, 8, 11.
Gli armatori, comandanti di navi e noleggiatori che ricevono a bordo emigranti senza contratto, saranno puniti, se nazionali,
con la stessa pena; ed al capitano sarà applicata la sospensione dei gradi marittimi preveduta dall'articolo 257 del codice
per la marina mercantile. Se stranieri, la multa sarà triplicata e ritenuta sulla cauzione che il capitano di bastimento
estero deve dare in esecuzione agli articolo 91 del codice per la marina mercantile e 582 del regolamento per la esecuzione
del medesimo codice.
L'agente condannato per violazione dell'articolo 396 del codice penale perde la patente.
Art. 19.
È punito con l'ammenda da 100 a 1000 lire:
A) l'agente, l'armatore il capitano o padrone che, nelle operazioni relative all'emigrazione, contravvengano alle disposizioni
del regolamento di cui all'articolo seguente, senza pregiudizio delle maggiori pene nelle quali incorrono per forza di questa
legge o del codice penale;
B) l'agente, l'armatore il capitano o padrone che, nelle operazioni relative all'emigrazione, contravvengano alle disposizioni
che saranno date dal ministero dell'interno in casi di riconosciuta gravità ed urgenza.
Art. 20.
Con regolamento approvato per regio decreto, udito il consiglio di Stato, si stabiliranno le norme per la esecuzione della
presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1888.
UMBERTO
Luogo del sigillo. V. guardasigilli: Zanardelli
F. CRISPI
Riferimenti: Pubblicata sulla G.U. del Regno d’Italia il XX gennaio 1889
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