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Decreto legge n. 6592 del 1° gennaio 1890 che istituisce la colonia Eritrea e determina le attribuzioni dei suoi organi militari e civili anche nei confronti del governo centrale del Regno.

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Decreto legge che istituisce la colonia Eritrea

Decreto legge n. 6592.

Regio decreto che istituisce una amministrazione civile nei possedimenti italiani nel Mar Rosso con la denominazione di «Colonia Eritrea».

UMBERTO I

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia

Volendo dare un assetto stabile ai possedimenti ed ai protettorati italiani nel Mar Rosso;
Visti i nostri decreti del 5 novembre 1885 e del 17 aprile 1887;
Sulla proposta del Presidente del consiglio, ministro ad interim degli affari esteri;
Udito il consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
I possedimenti italiani del Mar Rosso sono costituiti in una sola colonia col nome di Eritrea.

Art. 2.
La colonia avrà un bilancio ed una amministrazione autonomi. Il comando generale e l’amministrazione della medesima sono affidate a un governatore civile e militare.

Art. 3.
Il governatore ha il comando di tutte le forze di terra e di mare che sieno di guarnigione nel Mar Rosso.

Art. 4.
Per tutto ciò che spetta all’amministrazione civile della colonia il governatore dipende dal Ministero degli affari esteri. Per tutto ciò che concerne i servigi militari, egli dipende dal Ministero della guerra. Per ciò che concerne il navilio, dipende dal Ministero della marina.

Art. 5.
Il governatore nell’esercizio delle sue funzioni sarà coadiuvato da tre consiglieri civili, uno per l’interno, uno per le finanze e i lavori pubblici ed uno per l’agricoltura e il commercio.

Art. 6.
I tre consiglieri saranno nominati da Noi su proposta del ministro degli affari esteri. Essi debbono essere cittadini italiani e non possono esercitare il commercio.

Art. 7.
I consiglieri coloniali sono equiparati nel grado e nello stipendio ai prefetti del Regno. Saranno a carico del bilancio coloniale.

Art. 8.
Le attribuzioni del consigliere coloniale per l’interno comprendono:
L’amministrazione civile;
L’amministrazione della giustizia;
La polizia e la sicurezza pubblica;
L’istruzione pubblica;
La polizia sanitaria;
Le prigioni ed altri luoghi di detenzione e relegazione;
I rapporti con le autorità dipendenti da governi esteri che hanno possedimenti nel Mar Rosso o nel golfo di Aden.

Art. 9.
Le attribuzioni del consigliere coloniale per le finanze e i lavori pubblici comprendono:
L’amministrazione finanziaria, la dogana, le tasse e contribuzioni diverse;
I lavori pubblici e la viabilità;
I porti, la costruzione e la manutenzione dei medesimi, la sorveglianza delle spiagge, dei fari o dei segnali, l’iscrizione marittima, gli uffici di porto;
Le poste, i telegrafi, le ferrovie;
Le casse governative.

Art. 10.
Le attribuzioni del consigliere coloniale per l’agricoltura ed il commercio comprendono:
Il demanio pubblico;
La direzione e l’incoraggiamento dell’agricoltura, delle industrie e del commercio;
La sorveglianza delle strade carovaniere, il transito attraverso le diverse tribù;
Le relazioni con gli indigeni ed i loro capi, tanto all’interno che all’esterno della colonia, la scelta e conferma in ufficio dei sultani, naib, sceik, cadi, scium, kantibay, le trattative politiche con l’Etiopia.

Art. 11.
I tre consiglieri riuniti insieme e presieduti dal governatore costituiscono il consiglio del Governo.

Art. 12.
Questo consiglio è convocato dal governatore. Sono di sua competenzatutti gli affari più importanti che concernono la politica e l’amministrazione della colonia.

Art. 13.
Il consiglio coloniale delibera a pluralità di voti. In caso di parità prevale il voto del governatore.
Nelle materie di grave interesse politico o amministrativo, il governatore può sospendere le deliberazioni del consiglio, riferendone al Ministro degli affari esteri, il quale deciderà.

Art. 14.
Ogni disposizione anteriore contraria al presente decreto è abrogata.

Art. 15.
Il presente decreto avrà valore a partire dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° gennaio 1890

UMBERTO

F. Crispi

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