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Giovanni Lanza
La legge 20 marzo 1865, n. 2248, nota anche come "Legge Lanza", prese lo spunto dal "Decreto Rattazzi" che aveva esteso alla Lombardia la legislazione amministrativa del Regno di Sardegna. per unificare, o meglio dire, piemontesizzare le nuove provincie del Regno appena unificato tramite il recepimento della normativa sabauda.

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Legge 20 marzo 1865, n. 2248 sull'unificazione amministrativa

Legge N. 2248.
Legge per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia.


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VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA


Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.
Sono approvate e avranno vigore in tutto il Regno le seguenti leggi:
Legge sull’Amministrazione comunale e provinciale, che costituisce l’allegato A.
Legge sulla Sicurezza pubblica, che costituisce l’allegato B.
Legge sulla Sanità pubblica, che costituisce l’allegato C.
Legge sull’istituzione del Consiglio di Stato, che costituisce l’allegato D.
Legge sul Contenzioso amministrativo, che costituisce l’allegato E.
Legge sulle Opere pubbliche, che costituisce l’allegato F.

Art. 2.
E’ data facoltà al Governo di introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle Provincie e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidenti necessità, udito il parere dei Consigli Provinciali e dei Consigli Comunali specialmente interessati, nonché il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese.

Art. 3.
I poteri eccezionali accordati col precedente articolo cessano coll’esecuzione loro data mediante la pubblicazione del relativo Decreto Reale, e in ogni caso con tutto l’anno 1865.
Collo stesso Decreto Reale sarà pubblicata la tabella delle circoscrizioni amministrative del Regno.

Art. 4.
Il Capo-luogo della provincia di Noto è restituito alla città di Siracusa, della quale assumerà il nome la Provincia stessa. La Città di Noto ritorna Capo-luogo di Circondario.

Art. 5.
Il Governo del Re è autorizzato a dare i provvedimenti occorrenti per l’eseczione del precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Torino addì 20 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca.

G. Lanza.
S. Jacini.

Riferimenti: Pubblicata sulla G.U. del Regno d’Italia il 27 aprile 1865

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